ANCORA SULLA MODIFICABILITA’ DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA IN RELAZIONE AL CONCORDATO OMOLOGATO

In aggiunta a quanto precedentemente scritto, circa la modificabilità della proposta concordataria, va dato atto che recentemente la Corte d’Appello dell’Aquila con Decreto n. 616 del 5 Ottobre 2020 ha censurato il Decreto del Giudice Delegato che ha prorogato i termini di esecuzione di un concordato preventivo omologato;
infatti, la Corte ha ritenuto la proposta non modificabile dal Giudice Delegato, in quanto la modifica dei termini di esecuzione del concordato non rientrerebbe tra le prerogative del Giudice Delegato, dal momento che nella fase esecutiva del concordato avrebbe solo poteri di sorveglianza su istanza del Commissario Giudiziale.
Secondo questo orientamento – al di la delle ipotesi di Legge (Normativa Covid) che vanno ad incidere sui termini di adempimento del concordato – non sarebbe possibile per il Giudice Delegato attuare nessuna modifica ai termini di adempimento.
Nella decisione della Corte d’Appello risulta comunque uno spiraglio che rimane aperto per il debitore in concordato e cioè la modifica dei termini di adempimento sarebbe possibile afferma la Corte con “l’assenso dei creditori”.
Ora è vero che la proceduta di concordato si inserisce in un meccanismo giurisdizionale nel quale operano ben precise regole di legge; tuttavia va tenuto presente che l’omologazione del concordato rappresenterebbe una condicio juris di efficacia rispetto al contratto “concluso” tra l’imprenditore che presenta l’istanza di concordato e la massa dei creditori che decide secondo le maggioranze di legge;
pertanto, alla base della disciplina del concordato preventivo, non sta solo una procedura giurisdizionale ma anche un fenomeno basato sulla volontà delle parti ancorché rilevante a maggioranza per i creditori.
Quindi, partendo da questa ricostruzione, quandanche si voglia negare la possibilità di modificare la proposta di concordato da parte del Giudice Delegato variando i termini dell’adempimento, a giudizio dello scrivente con il consenso di tutti i creditori è certo che i termini di adempimento della proposta concordataria potranno essere cambiati.
Non si vede, infatti, quale norma imperativa verrebbe violata se constasse il consenso del debitore da una parte e di tutti i creditori dall’altra.
Del resto il controllo giurisdizionale si giustifica solo perché “l’accordo” tra il debitore e anche la sola maggioranza dei creditori espressa anche per classi, vincola la totalità dei creditori.
Diversamente con il consenso di tutti i creditori l’autonomia tornerebbe sovrana.
Altro tasto dolente in relazione alla relazione tematica della Cassazione dell’8 Luglio 2020 n. 56 è costituito dal fatto che, secondo la Cassazione, in base agli articoli 1256 e 1467 Codice Civile dovrebbe essere attuata la condizione assolutoria di forza maggiore per ottenere la modifica del piano concordatario a percentuali invariate con un mero allungamento dei tempi secondo le esigenze dovute alle sopravvenienze imprevedibili (loockdown);
ora – tenendo conto che secondo una opinione accreditata la mancata osservanza dei termini di adempimento da parte del debitore in concordato avrebbe come conseguenza che la parte di credito non pagata degraderebbe da privilegiata a chirografaria (in tal senso Cassazione 17461 del 2015) – si è perciò sostenuto che per avere invarianza di proposta di concordato dovrebbe essere aumentata la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari, in modo da “ristorare” i creditori privilegiati per la parte del loro credito degradata a chirografario.
Allo scrivente, comunque, sembra che tale interpretazione contrasti proprio con il principio della riduzione ad equità; infatti, così si avrebbe un ulteriore aggravio economico a carico del soggetto già in difficoltà per le sopravvenienze imprevedibili del momento.
In questa ottica poi deve essere valutata la normativa costituzionale che prevede una tutela del lavoro e dell’impresa, normativa contro cui si porrebbe tale interpretazione.
Appare comunque riduttivo ritenere che la causa di forza maggiore non possa entrare nel meccanismo giurisdizionale, ma in definitiva rilevare solo ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento escludendo di conseguenza la risoluzione del concordato.

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