Le nuove normative in tema di CORONAVIRUS, al fine di favorire il distanziamento sociale, hanno previsto con l’articolo 106 del Decreto legge 17 Marzo 2020 n. 18, come modificato e convertito dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020 ,una disciplina temporanea applicabile fino alla data del 31 Luglio 2020 e comunque fino alla data in cui risulterà in vigore lo stato di emergenza COVID sul territorio nazionale.
La normativa in questione,che assume particolare rilievo sia ai fini dell’atto societario sia ai fini di una consulenza societaria, in prima battuta in deroga alle disposizioni codicistiche e a quelle degli statuti vigenti, prevede per le società di capitali che l’assemblea ordinaria , tra cui anche quella indetta per l’approvazione del bilancio, possa essere convocata fino al limite di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
In tal caso, il voto potrà essere esercitato anche in difetto di espressa previsione statutaria mediante espressione dello stesso in via elettronica o per corrispondenza o mediante mezzi di telecomunicazione.
La novità consiste nella circostanza per cui , purchè le nuove modalità di espressione del diritto di voto ora riportate siano contenute nell’avviso di comunicazione, le stesse possano essere adottate per le assemblee ordinarie e straordinarie anche in mancanza di apposta clausola statutaria , a patto che sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti e sia data loro la possibilità di partecipare all’assemblea.
Pertanto, le disposizioni in esame si qualificano come un’ipotesi di deroga a quanto previsto dagli articoli 2370, 2479 bis e 2538 sesto comma codice civile.
Inoltre, la novità più grande in questo senso si riscontra nella circostanza per cui il legislatore per la prima volta ha acconsentito – essendo tutti i partecipanti in collegamento audiovideo – che ai fini della riunione il Presidente e il segretario possano trovarsi anche in luoghi diversi, rendendo così irrilevante l’ubicazione fisica della riunione.
L’altra rilevante novità consiste nel fatto che il voto possa essere dato anche in via elettronica e cioè schiacciando un semplice pulsante.
Con riferimento alle società quotate al MTA e all’AIM e a quelle con capitale diffuso tra più di 500 soci, la legge consente alle medesime di obbligare i soci – anche in espresso contrasto con le disposizioni statutarie – a conferire delega al soggetto indicato dalla società che si farà carico in assemblea di esprimere il voto dei deleganti; tale normativa potrà applicarsi anche alle Banche Popolari, alle BCC, alle Cooperative e alle Mutue Assicuratrici in deroga alle disposizioni del Testo Unico Bancario.
In una parola, per quanto riguarda le quotate, le società con capitale diffuso, le Banche Popolari, le BCC, le Cooperative e le Mutue Assicuratrici le stesse potranno obbligare i soci ad intervenire tramite delega, purchè questo sia previsto nell’avviso di convocazione.
Da ultimo è stato previsto che, le normative temporanee sopra citate siano applicabili anche alle Associazioni e Fondazioni diverse da quelle menzionate al primo comma dell’articolo 104 del Codice del Terzo Settore.
Da ultimo, va tenuto presente che la normativa emergenziale in tema di assemblee societarie, unitamente ad altri temi, è stata prorogata dal decreto milleproroghe 2021, come convertito, fino a tutto il 31 Luglio 2021.